SOCIETA’ MEDITERRANEA DI EDUCAZIONE COMPARATA
Statuto

 

ARTICOLO I. NOME, SEDE E FINI

Nome. Il nome di questa organizzazione è Società Mediterranea di Educazione Comparata, in seguito Società.

Sede. L’indirizzo ufficiale della Società è Catania (95126), via Vezzosi, 26.

Fini. La Società non ha fini di lucro, ed è organizzata esclusivamente per fini educativo-pedagogici e scientifici, per contribuire ad una migliore comprensione di che cosa sia l’educazione stessa attraverso la promozione dell’Educazione comparata e delle aree scientifiche correlate. In particolare, la Società:

  1. promuove una “dimensione mediterranea” dell’educazione come uno strumento di pace, reciproca comprensione e sviluppo sostenibile nell’area mediterranea;
  2. incrementa il dialogo e la conoscenza reciproca fra gli studiosi di educazione e di pedagogia e gli insegnanti e gli educatori di tutti i Paesi mediterranei;
  3. promuove programmi di ricerca, cooperazione, scambi intellettuali in educazione e Pedagogia fra gli studiosi di tutti i Paesi mediterranei;
  4. perlustra le possibilità di una più larga cooperazione fra gli studiosi di educazione e pedagogia e studiosi di altre discipline, umanistiche o scientifiche, a livello mediterraneo;
  5. apre la via, attraverso l’educazione, agli studi e dibattiti culturali fra le culture mediterranee (europee e arabe in specifico) e le altre (cinesi, indiana, sub-sahariane) che sono presenti nell’area mediterranea, come uno strumento ulteriore per prevenire incomprensioni e razzismo;
  6. promuove l’insegnamento e la ricerca dell’educazione comparata, interculturale e internazionale nelle istituzioni di insegnamento superiore in tutti i Paesi mediterranei;
  7. diffonde idee e informazioni, attraverso seminari, pubblicazioni e altri consimili mezzi, sugli sviluppi recenti, nei Paesi Mediterranei e altrove, nella comunità scientifica dell’Educazione comparata;
  8. favorisce l’applicazione delle teorie e della ricerca comparativa nelle situazioni concrete;
  9. contribuisce all’interpretazione degli sviluppi del campo dell’educazione nel loro contesto e senso più ampio, politico, economico e sociale;
  10. incoraggia gli scambi educativi e culturali, e
  11. promuove e favorisce la comprensione di come le politiche e i programmi educativi possano incrementare lo sviluppo sociale ed economico.

 

ARTICOLO II. MEMBRI E AFFILIAZIONI

Possono diventare membri di pieno diritto:

  1. i docenti di Educazione comparata, le fondazioni educative che si occupano di studi comparativi, interculturali ed internazionali;
  2. persone che posseggono un alto grado di formazione in Educazione comparata e/o che sono impegnate nei campi dell’educazione comparata, internazionale ed interculturale, o in attività collegate in organizzazioni diverse da quelle della formazione superiore; e
  3. persone che svolgono attività di servizio educativo o in campi limitrofi (quali antropologia dell’Educazione, Economia dell’educazione, Storia dell’Educazione, Sociologia dell’Educazione, Sociolinguistica, e in altre disciplini scientifiche che il Comitato Esecutivo potrà individuare di volta in volta), che dimostrino un interesse nella promozione dell’Educazione comparata, interculturale, internazionale e allo sviluppo, e in attività correlate.

La persone che desidera far parte della Società diventerà membro di essa solo quando la sua domanda sarà stata approvata dal Comitato Esecutivo, e avrà pagato la quota da esso stabilito.
L’anno di associatura comincia nel momento dell’accettazione e dura per un ano solare. Da quel momento in poi l’associatura si considera attiva a condizioni che il membro abbia rinnovato il pagamento per l’anno successivo.
Lo status di membro emerito viene definito dal Comitato Esecutivo.
L’affiliazione di istituzioni è possibile per:

  1. istituzioni di formazione superiore e loro sub-unità;
  2. organizzazioni professionali, governative e non-governative, e
  3. biblioteche generali e di ricerca specialistica.
    La quota per l’associatura dei membri e delle istituzioni o associazioni viene stabilita dal comitato Esecutivo.

 

ARTICOLO III. DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

I membri hanno il diritto e l’obbligo di partecipare all’Assemblea Annuale Generale e all’Assemblea Generale Straordinaria; essi hanno il diritto di eleggere, essere eletti, proporre, votare e presentare nuovi possibili membri.

I membri hanno il diritto di partecipare a tutti i seminari e le varie possibilità formative e di ricerca scientifica e sociale organizzate dalla Società.

I membri dovranno attenersi allo Statuto della Società e alle risoluzioni approvate dall’ Assemblea Annuale Generale e dall’Assemblea Generale Straordinaria.

I membri devono pagare la quota annuale di associatura prescritta dall’ Assemblea Annuale Generale.

Ai membri si chiede di contribuire ai fini della Società sia con la loro attività e partecipazione scientifica alle attività sponsorizzate dalla Società, sia in altri modi riconosciuti dal comitato Esecutivo.

 

ARTICOLO IV. ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E POTERI

IV.1.L’autorità totale e complessiva della Società risiede nell’Assemblea Annuale Generale, durante i periodi di non attività della quale il Comitato Esecutivo costituisce l’organo esecutivo.

IV.2. Il comitato Esecutivo consiste di nove persone: il Presidente, il Vice Presidente, il Past Presidente immediatamente precedente all’attuale, il Segretario, il Tesoriere, e gli altri membri eletti.

IV.3. Il Comitato Esecutivo della Società (eccetto il Past President) viene eletto nell’ Assemblea Annuale Generale e l’attività ei membri eletti nel Comitato Esecutivo per conto della Società è gratuita. Il loro mandato dura due anni dall’elezione e può essere rinnovato.

IV.4. Il mandato comincia un mese dopo l’elezione e dura un mese dopo la successiva elezione operata dall’ Assemblea Annuale Generale.

IV.5. Il Comitato Esecutivo nomina ed elegge al suo interno le varie cariche (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) entro un mese dall’elezione nell’ Assemblea Annuale Generale, e notifica le sue decisioni a tutti i membri.

IV.6. Se entrambi il Presidente ed il Vice Presidente dovessero trovarsi assenti ad un incontro, i membri del Comitato Esecutivi presenti possono eleggere fra di loro un presidente temporaneo che presieda all’incontro.

IV.7. Se un membro del Comitato Esecutivo dovesse rendere vacante il suo posto, il Comitato Esecutivo può eleggere al posto vacante un altro membro dello stesso comitato.

IV.8. L’Assemblea Annuale Generale – le sue funzioni e i suoi poteri: eleggere il Comitato Esecutivo;

  1. discutere ed approvare il rapporto generale, finanziario e le altre note della precedente riunione dell’ Assemblea Annuale Generale e dell’Assemblea Generale Straordinaria della Società;
  2. stabilire la quota di associatura annuale;
  3. scegliere e fissare i conti bancari della Società;
  4. rescindere, emendare o aggiungere specifiche note allo statuto della Società;
  5. esaminare ogni altra questione sia ritenuta necessario affrontare da parte del Comitato Esecutivo.

IV.9. L’Assemblea Generale Straordinaria – le sue funzioni e i suoi poteri:

  1. durante il periodo di non-attività dell’ Assemblea Annuale Generale, l’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata per affrontare questioni urgenti su richiesta di un terzo di tutti i membri o di metà dei membri del Comitato Esecutivo della Società che avanzino un richiesta in forma scritta e firmata al Presidente.
  2. Le funzioni dell’Assemblea Generale Straordinaria sono di rescindere, emendare e/o aggiungere una qualsiasi nota allo Statuto;
  3. verificare qualsiasi altra questioni sia ritenuto necessario affrontare dal Comitato Esecutivo.
  4. In ogni caso, le discussioni tenute e le decisioni prese dall’Assemblea Generale Straordinaria dovranno essere relative solo a quegli argomenti definiti dal suo ordine del giorno.

IV. 10. Le riunioni del Comitato Esecutivo – le sue funzioni e i suoi poteri:

  1. Il Comitato Esecutivo si riunisce prima e durante il periodo comprendente l’Assemblea Annuale Generale;
  2. si incontra tutte le altre volte che sia ritenuto conveniente farlo su convocazione del Presidente o su proposta di almeno due degli altri suo componenti.

Le funzioni del Comitato Esecutivo sono:

  1. attuare le risoluzioni approvate dall’Assemblea Annuale Generale e dell’Assemblea Generale Straordinaria;
  2. preparare il budget annuale e gli altri rapporti per l’ Assemblea Annuale Generale;
  3. disbrigare le faccende quotidiane della Società;
  4. individuare e nominare commissioni ad hoc quando ritenute necessarie;
  5. rivolgere raccomandazioni all’ Assemblea Annuale Generale.

 

ARTICOLO V. DOVERI DEI MEMBRI UFFICIALI

Il Presidente deve:

  1. rappresentare la Società in quanto persegue i suoi fini stabiliti dallo Statuto;
  2. presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
  3. dopo essersi consultato con il Comitato Esecutivo, nominare il Comitato Elettorale fra i membri che non ricoprono funzioni particolari all’interno della Società;
  4. stabilire commissioni ad hoc e individuarne le cariche;
  5. presiedere d’ufficio ai comitati altri da quello Elettorale;
  6. presiedere l’ Assemblea Annuale Generale e porgervi il Presidential Address;
  7. pianificare l’ordine del giorno e condurre la discussione sullo Stato della Società durante l’Assemblea Annuale Generale;
  8. in consultazione con il Segretario, autorizzare le Riunioni regionali (vedi sotto) che possono essere tenute sotto gli auspici della Società;
  9. firmare o autorizzare mandati al Tesoriere per rimborsi diversi da quelli definiti per voto dal Comitato Esecutivo;
  10. nominare un minimo di tre referenti per le elezioni che si svolgono durante l’Assemblea Annuale Generale;
  11. nominare i rappresentanti della Società nei confronti di organizzazioni con le quali è in rapporti di collaborazione; e
  12. espleta altri doveri congruenti con il suo incarico.

Il Vice Presidente deve:

  1. espletare i doveri del Presidente in assenza o in temporanea impossibilità da pare di questi;
  2. pianificare e organizzare il programma professionale dell’Assemblea Annuale Generale;
  3. espletare altri doveri su delega del Presidente e del Comitato Esecutivo reciprocamente concordati.

Il Segretario deve:

  1. provvedere a che i verbali delle riunioni della Società e del Comitato Esecutivo siano custoditi e, se approvati, vadano a far parte dell’archivio permanente della Società;
  2. coordinare le informazioni sulle riunioni regionali autorizzate che si tengono sotto gli auspici della Società;
  3. compilare, fare lavoro di redazione e pubblicare il Bollettino della Società nel “Mediterranean Journal of Educational Studies”;
  4. preparare e diffondere la lista biannuale dei membri;
  5. servire come “connessione” fra la Società e gli altri networks di informazione;
  6. preparare la convocazione dell’ Assemblea Annuale Generale;
  7. ricevere le candidature e presentarle ai referenti per le elezioni durante l’Assemblea Annuale Generale;
  8. ricevere e tabulare i risultare di tutti i tipi di elezioni autorizzate dal Comitato Esecutivo;
  9. custodire gli atti passati alla storia della Società diversi da quelli di competenza del Tesoriere; e
  10. espletare altri doveri congruenti con il suo incarico.

Il Tesoriere deve:

  1. ricevere e depositare nel conto bancario della Società le somme derivanti dalle quote pagate dai membri, tenendo separate le somme risultanti da queste quote da altri tipi di fondi che la Società riesce a possedere;
  2. operare i rimborsi della Società sulla base dei mandati firmati dal Presidente e su autorizzazione del Comitato Esecutivo;
  3. assicurare che le informazioni relative al rinnovo dell’associatura siano preparate e inviate a tutti i membri ed istituzioni e associazioni affiliate alla Società;
  4. procurare che tutti i registri dei membri della società siano conservati aggiornati;
  5. stilare il budget annuale e presentarlo al Comitato Esecutivo perché questi lo sottopongano a tutti i membri;
  6. fare il rapporto sulle finanze della Società su richiesta del Comitato Esecutivo, e annualmente, a tutti i membri;
  7. provvedere alla verifica triennale dei conti della Società, e rendere disponibili i libri contabili della Società per una verifica dei conti su richiesta del Comitato Esecutivo; e
  8. espletare altri doveri congruenti con il suo incarico.

 

ARTICOLO VI. ELEZIONI

Comitato elettorale. Il comitato elettorale viene costituito fra i membri che non detengono cariche nella Società e che sono stati membri per almeno un anno. Il comitato consiste di non meno di tre membri, compreso il suo presidente.
I candidati al Comitato Esecutivo saranno nominato da un membro e assistiti da un altro membro. I membri del Comitato Esecutivo saranno eletti fra i membri della Società che si saranno candidati durante l’Assemblea Annuale Generale.

 

ARTICOLO VII. RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA, DEL COMITATO ESECUTIVO E RIUNIONI REGIONALI

I. Assemblea Annuale Generale e Assemblea Generale Straordinaria:

  1. Tempo e Luogo: il tempo e luogo dell’ Assemblea Annuale Generale sarà approvato dal Comitato Esecutivo dopo avere preso atto delle proposte di contenuto e di budget avanzate dal Presidente eletto almeno un ano prima della detta Assemblea Annuale Generale.
  2. Validità: se si ha il quorum alla debitamente convocata riunione di Assemblea sullo stato della Società, i membri così riuniti costituiscono un corpo valido ai fini di determinare le politiche e le azioni e ogni altra faccenda portata davanti alla Società nella sua interezza dal Presidente e dagli altri membri che ricoprono cariche all’interno del Comitato Esecutivo, nel pieno possesso della loro autorità e nel pieno rispetto delle procedure specificate in questo Statuto. In ogni caso, questo Statuto non ha la finalità di impedire a nessun membro della Società di porre all’attenzione un qualsiasi problema si ritenga opportuno discutere. In sede preliminare, con opportune indagini e discrezione, si espleterà ogni azione utile al fine di includere tali altri questioni all’interno dell’ordine del giorno.
  3. Rapporti. Il Segretario distribuisce rapporti formali dei membri dotati di incarichi e di responsabili-presidenti delle pre-determinate commissioni a ciascun membro del Comitato Esecutivo almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea Annuale Generale. Il Segretario distribuirà un riassunto del programma e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea Annuale Generale ai membri entro quattro mesi dalla data sua riunione.
    In assenza di un quorum, la riunione si aggiorna e sarà convocata di nuovo entro due settimane. Se questa seconda riunione ancora dovesse mancare di un quorum, l’ordine del giorno sarà discusso e deliberato dai membri del Comitato Esecutivo.

II. Riunioni del Comitato Esecutivo:
Le riunioni si effettuano di norma una volta ogni due mesi. La convocazione della riunione, unitamente al suo ordine del giorno, sarà resa nota ai membri del Comitato Esecutivo una settimana prima della riunione. Il quorum consiste di almeno la metà dei membri del Comitato Esecutivo.

III. Riunioni regionali.
Autorizzazione. Le riunioni regionali della Società saranno riunioni professionali autorizzate dal Presidente in consultazione con il Comitato Esecutivo su proposte giunte almeno quattro mesi prima della proposta riunione regionale stessa.

  1. Ciascuna riunione regionale avrà un coordinatore che assicurerà che la riunione venga condotta secondo gli standards e i fini della Società.
  2. Le questioni da trattare. Solo questioni di natura regionale, e che siano congruenti con le politiche della Società, potranno essere affrontate nelle riunioni regionali sotto gli auspici della Società.

Annunci e Rapporti. Il Segretario assicurerà che I membri ricevano informazioni sulle riunioni regionali autorizzate a tenersi sotto gli auspici della Società. I Coordinatori regionali presenteranno al Segretario una sintesi delle attività condotte durante l’anno almeno 60 giorni prima della successiva riunione dell’Assemblea Annuale Generale.
Politiche, procedure e regolamenti. Il Comitato Esecutivo determinerà le politiche, le procedure e i regolamenti che governano lo stabilirsi e la conduzione dei Capitoli regionali, che possono essere autorizzati sotto gli auspici della Società.
Finanze. Un Capitolo regionale può mantenere un conto bancario e incrementare i suoi fondi per portare avanti le proprie questioni. Esso sarà soggetto alle stesse responsabilità contabili e standards della Società.

 

ARTICOLO VIII. PUBBLICAZIONI REGOLARI.

La Società ha un Bollettino che viene ospitato dal “Mediterranean Journal of Educational Studies” (Università di Malta).

 

ARTICOLO IX. ARCHIVIO.

Il Comitato Esecutivo curerà che un’appropriata istituzione custodisca gli archivi della Società. Uno Storico, nominato dal Presidente, assicurerà il conveniente mantenimento di questi archivi.

 

ARTICOLO X. COMITATI

Comitati messi in essere (come, per esempio, dei permanenti Gruppi di Lavoro sulle Relazioni internazionali; la Storia, la Filosofia e la Teologia; la Psicologia, la Psicoanalisi e la didattica; la Sociologia, la Politica e l’Economia dell’Educazione) saranno definiti dal Comitato Esecutivo.

 

ARTICOLO XI. LINGUE UFFICIALI

Tutti di documenti ufficiali della Società saranno redatti in italiano, accompagnati da traduzioni nelle lingue ufficiali, e cioè l’Arabo, l’Inglese e il Francese. Non è esclusa la possibilità di usare altre lingue locali in aggiunta a quelle ufficiali.

 

ARTICOLO XII. FINANZE

Nessuna parte degli introiti della Società può andare a beneficio di, o distribuita ai suoi membri, amministratori fiduciari, membri con incarichi, o altre persone private, a meno che la Società non sia autorizzata e messa in condizioni di pagare dei ragionevoli compensi per servizi resi e di fare pagamenti e versamenti in appoggio dei fini posti evidenti nello statuto.
Nel caso di dissoluzione della Società, i beni saranno devoluti per fini pubblici. La dissoluzione della Società dovrà essere presa dall’Assemblea Annuale Generale o dall’Assemblea Generale Straordinaria, ed espressamente approvata da due terzi di tutti i membri della Società. Qualsiasi bene rimanente della Società dopo la sua dissoluzione dovrà essere donata a organizzazioni che perseguono finalità caritatevoli.
Gli eventuali debiti della Società saranno caricati su tutti i membri del Comitato Esecutivo nella misura in cui gli stessi debiti sono stati determinati.

 

ARTICOLO XIII. REGOLAMENTI

La Società ha l’autorità di determinare regole e insieme di regole definiti Regolamenti. Tali Regolamenti devono essere congruenti con il contenuti e i fini della Società.
Definizione di un Regolamento. Un Regolamento è definito dall’insieme di regole poste in essere dal Comitato Esecutivo per gestire un qualsiasi affare della Società. Un Regolamento fa parte della cornice statutaria generale della Società e ha lo stesso valore di potere legale e regolatorio.
Creazione di un Regolamento. Perché sia valido, un Regolamento dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo con un voto di maggioranza (due/terzi) del quorum formale.

 

ARTICOLO XIV. EMENDAMENTI.

Questo Statuto può essere emendato quando esistono le seguenti condizioni:

  1. un emendamento provvisorio viene presentato ad una riunione regolarmente costituita sullo stato della Società nell’ambito dell’Assemblea Annuale Generale;
  2. viene mandato ai membri un riassunto della discussione dell’azione preliminare, insieme ad un dispositivo ufficiale per votare l’emendamento proposto, tutto questo insieme ad una raccomandazione espressa dal comitato Esecutivo; e
  3. due terzi dei membri che rispondono entro tre mesi ad un emendamento proposto si esprimono a favore di tale emendamento; e il presidente annuncia formalmente i risultati dello spoglio a tutti i membri.

 

 
 

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